Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 107 - Distanza di sicurezza tra veicoli Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arre- sto tempestivo e siano vietate collisioni con il veicolo che precede. Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non può essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso è vietato. Quando siano in azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non inferiore a 20 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 108 - Incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che sta per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di linea deve fermarsi e non può proseguire se non quando detto veicolo sia passato. I segnali sono collocati a cura di coloro che esercitano le autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada d'intesa con l'ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 109 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei vei coli L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilità. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 110 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei vei coli a motore e dei rimorchi Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 109, comma primo, si debbono tenere accesi durante la marcia sui veicoli a motore i dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati:

a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente: le luci di posizione; DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

b) quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente: i proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione;

c) quando l'illuminazione pubblica manchi e si superi la velocità di 40 km all'ora: i proiettori a luce abbagliante e le luci posteriori di posizione. I conducenti, se incrociano altri veicoli, approssimandosi a questi debbono adoperare i proiettori a luce anabbagliante e diminuire la velocità. Sui rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati si debbono tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione. Durante la marcia si debbono tenere accese sui veicoli indicati nei precedenti commi anche le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa. Ad eccezione dei veicoli da trainare quando siano staccati, dei motocicli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione pubblica sia insufficiente o manchi, e a meno che il veicolo venga collocato fuori della carreggiata, si debbono tenere accese le luci di posizione, le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa. Agli effetti del presente articolo si considera sufficiente l'illuminazione pubblica che rende individuabile un veicolo alla distanza di 50 metri. Nei centri abitati è vietato l'uso dei proiettori a luce abbagliante. Chiunque, incrociando altri veicoli ed approssimandosi a questi, non adopera i proiettori a luci anabbagliante è punito con l'arresto fino a tre mesi o con la ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 111 - Cambiamento di direzione o di corsia sospensione della marcia I conducenti debbono segnalare tempestivamente la intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra. Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio. Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli e per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti dispositivi. Quando una carreggiata è suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 112 - Limitazione dei rumori Durante la circolazione si debbono evitare rumori molesti causati sia dal mo- do di guidare i veicoli, specialmente se autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, sia dal modo come è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 113 - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione. Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è obbligatorio ogni qual volta le circostanze rendano consigliabile il segnale a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza. I conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 114 - Fermata Salvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di un animale è sempre consentita purchè sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata può effettuarsi anche sul margine sinistro. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 115 -Sosta Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di que- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. sta. Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto. Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere rilasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni. La sosta è vietata:

a) in corrispondenza o in prossimità dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;

b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;

c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;

d) in prossimità o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultar ne la vista. Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta è vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo è restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Se la sosta è effettuata in corrispondenza dei crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie la pena è dell'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 116 - Ingombro della carreggiata Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere, per quanto possibile, libero il passaggio e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la sosta o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, il conducente deve adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 117 - Segnalazione di veicolo fermo Fermi restando gli obbligi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sul- la carreggiata devono essere segnalati, in casi di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero, di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico, di cui i veicoli devono essere dotati, di dimensioni ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa, conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal ministero dei lavori pubblici, collocato sulla carreggiata stessa, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 50 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 118 - Convogli militari, cortei e similiÈ vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di scolari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 119 - Carico dei veicoli, accessori mobili e strumenti trainati La sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da non diminuire la visibilità al conducente, da non impedirgli la libertà di movimenti nella guida e da evitare la caduta del carico stesso. Il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo stesso. Quando il carico, sempre negli eccezionali casi richiesti dalle dimensioni della merce trasportata, sporga oltre la sagoma propria del veicolo sempre nei limiti del comma precedente debbono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare danno o pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza deve essere segnalata mediante un pannello delle dimensioni di cm 50 per 50 a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso. Il pannello deve essere apposto all'estremità posteriore del carico in modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo. Quando il veicolo circoli di notte o sia scarsa la visibilità, la superficie del pannello, qualora non sia costituita, di materiale riflettente, deve essere munita agli angoli di quattro dispositivi a luce riflessa rossa. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno. Gli strumenti trainati devono essere tenuti sollevati dal suolo. È vietato trasportare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. da lire venticinquemila a lire centomila.

 

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